Quando si
compra da impresa immobiliare sia
che abbia costruito o ristrutturato
il bene si deve pagare l’I.V.A. che
viene calcolata sul prezzo
stabilito.
-
L’importo dell’I.V.A. viene
calcolato secondo diverse aliquote
che variano in base al tipo di bene
immobiliare acquistato (civile
abitazione oppure fondi commerciali,
artigianali, uffici, magazzini,
ecc.) il tutto, secondo le attuali
normative, può essere schematizzato
come segue:
Civile
Abitazione:
Prima Casa (1)
4%
Seconda Casa
10%
Abitazione di
lusso (2) 20%
Beni
immobiliari con destinazione diversa
da Civile Abitazione:
Se l’immobile
rispetta i requisiti della legge
Tupini (3) 10%
Se l’immobile
NON rispetta i requisiti della legge
Tupini (3) 20%
(1)
Per l’acquirente che acquista
un immobile per adibirlo ad
abitazione principale sono previste
delle agevolazioni fiscali, che
variano in base al soggetto dal
quale si effettua l’acquisto, purche
sussistano determinati requisiti:
-
si deve trattare di un
immobile non di lusso; il carattere
non di lusse deve risultare in base
ai criteri stabiliti dal Ministero
dei Lavori Pubblici con decreto
legge del 2/8/1969;
-
l’acquirente deve avere la
residenza nel Comune dove è ubicato
l’immobile; se non è ancora
residente devo richiedere la
residenza entro 18 mesi
dall’acquisto (a eccezione dei
cittadini emigrati all’estero che
possono acquistare in qualunque
Comune d’Italia);
-
l’acquirente non deve già
avere diritti di proprietà,
comproprietà, nuda proprietà, uso o
abitazione su case nel Comune dove è
ubicato l’immobile da acquistare.
-
In caso di dichiarazioni
mendaci, prima del decorso del
termine di cinque anni dalla data
dell’acquisto, sono dovute le
imposte di registro, ipotecaria e
catastale nella misura ordinaria,
nonché una soprattassa del 30% delle
tasse imposte. Se si tratta di
cessioni soggette ad I.V.A.,
l’ufficio del registro presso il
quale è stato registrato l’atto deve
recuperare nei confronti degli
acquirenti una penalità pari alla
differenza tra l’imposta calcolata
agevolata. Le predette sanzioni non
si applicano se il contribuente,
entro un anno dall’alienazione
dell’immobile acquistato con i
benefici, procede all’acquisto di
altro immobile da adibire a propria
abitazione principale.
(2) Sono
considerate di lusso le abitazioni
che hanno piscina o campo da tennis,
le unità immobiliari aventi
superficie utile complessiva
superiore a mq. 240 (esclusi
balconi, terrazze, cantine,
soffitte, scale….).