Latina, 5 Lug 2006 - ore 11.10
 
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L'I.V.A.

Quando si compra da impresa immobiliare sia che abbia costruito o ristrutturato il bene si deve pagare l’I.V.A. che viene calcolata sul prezzo stabilito.

-         L’importo dell’I.V.A. viene calcolato secondo diverse aliquote che variano in base al tipo di bene immobiliare acquistato (civile abitazione oppure fondi commerciali, artigianali, uffici, magazzini, ecc.) il tutto, secondo le attuali normative, può essere schematizzato come segue:

Civile Abitazione:

Prima Casa (1)              4%

Seconda Casa              10%

Abitazione di lusso (2)  20%

Beni immobiliari con destinazione diversa da Civile Abitazione:

Se l’immobile rispetta i requisiti della legge Tupini (3)            10%

Se l’immobile NON rispetta i requisiti della legge Tupini (3)     20%

 

(1)   Per l’acquirente che acquista un immobile per adibirlo ad abitazione principale sono previste delle agevolazioni fiscali, che variano in base al soggetto dal quale si effettua l’acquisto, purche sussistano determinati requisiti:

-         si deve trattare di un immobile non di lusso; il carattere non di lusse deve risultare in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto legge del 2/8/1969;

-         l’acquirente deve avere la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile; se non è ancora residente devo richiedere la residenza entro 18 mesi dall’acquisto (a eccezione dei cittadini emigrati all’estero che possono acquistare in qualunque Comune d’Italia);

-         l’acquirente non deve già avere diritti di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, uso o abitazione su case nel Comune dove è ubicato l’immobile da acquistare.

-         In caso di dichiarazioni mendaci, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell’acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa del 30% delle tasse imposte. Se si tratta di cessioni soggette ad I.V.A., l’ufficio del registro presso il quale è stato registrato l’atto deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza tra l’imposta calcolata agevolata. Le predette sanzioni non si applicano se il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici, procede all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

(2) Sono considerate di lusso le abitazioni che hanno piscina o campo da tennis, le unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale….).